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D.Lgs 81.08
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I Consigli
del
TECNICO
Incentivi Fiscali - Riqualificazione Energetica
Normativa in materia di detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.
SERRAMENTI E
INFISSI
Art.1, comma 345 della legge finanziaria 2007
(aggiornato al 22 giugno 2010)
REQUISITI GENERALI CHE L’IMMOBILE DEVE
POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE
DETRAZIONI:
• deve essere accatastato o con richiesta di
accatastamento in corso e con ICI pagata, se
dovuta;
• deve essere dotato di un impianto di
riscaldamento
• in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola “fedele ricostruzione”.
Se viceversa questa comporta ampliamenti, si ritiene che possano essere ritenute agevolabili
unicamente le opere che riguardano le parti “esistenti”.
DETTAGLI DELL’INTERVENTO:
• l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti
(e non come nuova installazione);
• deve delimitare un locale riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
• deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore a quello riportato nella
tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010, pubblicato il 12 febbraio 2010.
ALTRE OPERE AGEVOLABILI:
assicurate le condizioni sopra esposte:
• scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori,
purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro).
In questo caso, deve considerarsi nella valutazione della trasmittanza, anche l’apporto degli
elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi il
valore limite di cui sopra.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Documentazione da conservare a cura del cliente:
• l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (Ingegnere o Architetto iscritto all’Ordine
professionale oppure Geometra o Perito iscritto al Collegio professionale), nella quale
deve essere indicato il valore di trasmittanza dei nuovi infissi e asseverato che tale valore rispetta il
valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.
• fatture relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la voce
“manodopera” da quella delle opere;
• ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di
richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge
finanziaria 2008, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la
detrazione e del beneficiario del bonifico;
• ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la
documentazione è stata trasmessa.
Documentazione da trasmettere all’ENEA:
(esclusivamente attraverso il sito: http://finanziaria2010.enea.it per i lavori terminati nel 2010), entro i
90 giorni successivi alla fine dei lavori, intendendo con questa definizione il collaudo delle opere
a) solo nel caso di interventi in singole unità immobiliari, ossia univocamente definite al
Catasto urbano, tale documentazione consiste in:
• Allegato F al “decreto edifici” che può anche essere redatto dal singolo utente;
b) in tutti i casi diversi da quelli di cui sopra (ad esempio, interventi che riguardano parti
condominiali), la documentazione è la seguente:
• Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di
cui all’Allegato A al “decreto edifici”. (L’Attestato di certificazione energetica, se
necessario, deve essere conservato a cura del cliente);
• Scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E al “decreto edifici”), che può anche
essere redatto dal singolo utente;
Documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
• Comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.